PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i fabbricati di proprietà delle cooperative agricole e dei loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e all'articolo 2513, terzo comma, del codice civile, si intendono rurali.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.